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Art. 22 Protezione in caso di emergenza
1 Le imprese, per le quali l’emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell’ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:
2 Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |