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Art. 25 Definizione, principi
1 Per scorie radioattive s’intendono le sostanze radioattive o le materie da esse contaminate, che non saranno riutilizzate. 2 Le sostanze radioattive devono essere manipolate in modo da produrre la quantità minima possibile di scorie radioattive. 3 In linea di massima le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono essere smaltite nel Paese. Un permesso di esportazione, a scopo di smaltimento, per le scorie radioattive può eccezionalmente essere concesso se:
4 Per le scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, un permesso d’importazione può essere eccezionalmente rilasciato se:
15 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). 16 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). |