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Art. 26 Manipolazione di scorie radioattive nell’impresa e scarico nell’ambiente
1 Nell’impresa, le scorie radioattive devono essere trattate e depositate in modo che nell’ambiente giunga la minima quantità possibile di sostanze radioattive. 2 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali le scorie radioattive di debole attività possono essere scaricate nell’ambiente. 3 Le scorie radioattive che non possono essere scaricate nell’ambiente devono essere trattenute adeguatamente oppure racchiuse in modo sicuro, se del caso solidificate, raccolte e depositate in un luogo approvato dall’autorità di sorveglianza sino alla loro fornitura o esportazione.17 17 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). |