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Art. 27 Fornitura 18
1 Chiunque produce scorie radioattive che non provengono dall’uso dell’energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall’autorità competente. 2 Egli assume le spese di smaltimento.19 3 Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle scorie nell’azienda e la loro fornitura.20 4 Se la loro immediata fornitura o il loro smaltimento non sono possibili oppure sono inadeguati dal profilo della radioprotezione, le scorie sono depositate, sotto controllo, in un deposito intermedio.21 18 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). 19 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). 20 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). 21 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). |