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Art. 30 Autorità preposte al rilascio delle licenze 22
Il Consiglio federale determina le autorità preposte al rilascio delle licenze. 22 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). |