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Art. 39 Responsabilità civile
1 Chi gestisce installazioni o svolge attività che comportano un pericolo da radiazioni ionizzanti risponde dei danni che ne risultano, a meno che non provi di aver preso tutte le precauzioni per evitare il danno. 2 Se vi sono più responsabili, essi rispondono solidalmente. 3 Per i danni nucleari provocati da impianti nucleari o da trasporti di sostanze nucleari sono fatte salve la Convenzione del 29 luglio 196025 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 (Convenzione di Parigi) e la legge federale del 13 giugno 200826 sulla responsabilità civile in materia nucleare.27 25 RS 0.732.44 26 RS 732.44 27 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957). |