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Art. 43 Irradiazione ingiustificata di persone 33
1 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.34 2 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, con l’intenzione di nuocere alla sua salute, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria.35 3 Chiunque, per negligenza, espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata , è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.36 33 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). 34 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197). 35 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197). 36 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197). |