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Art. 47 Esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione ed emana le disposizioni d’applicazione. 2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200346 sull’energia nucleare prevede un’autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.47 3 All’esecuzione può associare i Cantoni.48 46 RS 732.1 47 Introdotto dal n. II 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349). 48 Originario cpv. 2. |