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Art. 12 Misurazione della dose di radiazione
1 Per le persone esposte a radiazioni la dose di radiazione deve essere accertata con un metodo appropriato. 2 Il Consiglio federale disciplina l’accertamento della dose di radiazione. Esso stabilisce in particolare:
3 Se è prescritta una dosimetria, le persone esposte a radiazioni devono sottoporvisi. Esse saranno informate dei risultati del controllo. |