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Art. 14 Comunicazione di dati medici
1 Il medico incaricato di svolgere l’esame comunica all’autorità di sorveglianza i dati necessari al controllo medico e all’allestimento di statistiche. L’autorità di sorveglianza non deve utilizzare questi dati per altri scopi, né comunicarli a terzi. 2 Il Consiglio federale stabilisce i dati da comunicare all’autorità di sorveglianza; ne fissa la durata di conservazione. |