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Art. 35 Obbligo di annunciare e di informare
1 Il titolare della licenza deve annunciarsi all’autorità di sorveglianza qualora egli intenda:
2 Il titolare della licenza e le persone occupate nell’impresa devono informare l’autorità di sorveglianza e le persone che questa ha incaricato e accordare loro il diritto di esame dei documenti e di accesso all’impresa, in quanto necessario per l’esecuzione della sorveglianza. 3 Se un’esposizione inammissibile a radiazioni è possibile o certa, il titolare della licenza o il perito devono informare immediatamente le autorità competenti. |