Art. 37 Sorveglianza
1 Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. 2 L’autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s’impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell’esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi. 3 Per l’esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest’ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all’obbligo del segreto e all’obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali. |