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Art. 40 Prescrizione delle pretese di responsabilità civile 28
Le pretese di responsabilità civile o di risarcimento di danni causati da radiazioni ionizzanti e non rientranti nell’ambito della Convenzione di Parigi29 né della legge federale del 13 giugno 200830 sulla responsabilità civile in materia nucleare si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona civilmente responsabile, al più tardi però in 30 anni dalla fine dell’evento dannoso. 28 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957). |