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Art. 10 Perenzione
1Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si estinguono alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha provocato il danno. 2Il termine di perenzione è rispettato se contro il produttore è avviato un procedimento giudiziario entro dieci anni. |
