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Art. 11 Rapporto con altre disposizioni del diritto federale o cantonale
1Impregiudicate le disposizioni contrarie della presente legge sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni1. 2Sono fatte salve le pretese di risarcimento conferite al danneggiato in applicazione del Codice delle obbligazioni o di altre leggi federali o di diritto pubblico cantonali. 3La presente legge non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari. Sono salve le disposizioni contrarie previste da trattati internazionali. |