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Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti

del 18 giugno 1993 (Stato 1° luglio 2010)

Art. 9 Prescrizione

Le pre­te­se di ri­sar­ci­men­to de­ri­van­ti dal­la pre­sen­te leg­ge si pre­scri­vo­no in tre an­ni a de­cor­re­re dal gior­no in cui il dan­neg­gia­to ha avu­to o avreb­be do­vu­to ave­re co­no­scen­za del dan­no, del di­fet­to e dell'iden­ti­tà del pro­dut­to­re.