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Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali

del 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2020)

Art. 11

1La Con­fe­de­ra­zio­ne, in quan­to agi­sca co­me sog­get­to di di­rit­to pri­va­to, è re­spon­sa­bi­le se­con­do le nor­me di quel di­rit­to.

2Nem­me­no in ta­le ca­so, il dan­neg­gia­to ha azio­ne con­tro il fun­zio­na­rio che ha ca­gio­na­to il dan­no.

3Per il re­gres­so del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, val­go­no le di­spo­si­zio­ni de­gli ar­ti­co­li 7 e 9.