Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federalidel 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 14bis
1È segnatamente necessario un permesso per levare il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni giusta l’articolo 321ter del Codice penale2, riguardo a una persona menzionata all’articolo 14, quando si tratta di perseguire o di impedire un reato.3 Il permesso è sempre necessario quando si prendono provvedimenti nei confronti di una di queste persone per sorvegliare un terzo con cui essa è in rapporto in virtù del mandato ufficiale. 2In tal caso, una commissione formata dei presidenti e dei vicepresidenti delle due Camere decide circa la concessione o il diniego del permesso. Quest’ultimo è negato se non è approvato da almeno cinque membri della commissione.4 3Le deliberazioni e le decisioni della commissione sono segrete. 4Le disposizioni che precedono sono parimente applicabili se, per un primo chiarimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendono necessari altri provvedimenti d’inchiesta o d’istruzione penale contro una persona menzionata nell’articolo 14. Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalla commissione dev’essere chiesto, per il procedimento penale, il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali secondo l’articolo 14, salvo che la procedura venga sospesa. L’incarcerazione è inammissibile senza tale permesso.5 1 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto postale, telefonico e telegrafico, come anche l’immunità, in vigore dal 1° lug. 1973 (RU 1973 925; FF 1971 II 53 238). |