Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federalidel 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 16
1Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d’ufficio, è applicabile il diritto svizzero, ancorché l’atto sia stato commesso all’estero. 2Se un funzionario ha commesso all’estero un reato diverso, ma attenente alla sua attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è applicabile soltanto se l’atto sia punibile anche nel luogo in cui fu commesso; in tale caso, è nondimeno applicabile per analogia l’articolo 6 capoverso 21 del Codice penale svizzero2. 3È riservato l’articolo 4 del Codice penale svizzero. |