Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federalidel 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 18
1L’inflizione di una misura disciplinare non muta la responsabilità per danni né la responsabilità penale. 2Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un’inchiesta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev’essere differita fin tanto che non sia espletato il procedimento penale. |