Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federalidel 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 19a
1La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all’utilizzazione del Sistema d’informazione Schengen. 2La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. |