Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federalidel 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 23
1Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive in tre anni dal giorno in cui il servizio o l’autorità competente ha avuto conoscenza del danno e del funzionario responsabile, ma comunque nel termine di dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 2Se il fatto dannoso commesso dal funzionario costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). BGE
102 IB 103 () from 28. Mai 1976
Regeste: Haftung des Bundesbeamten für Schaden, den er dem Bund unmittelbar zufügt (Art. 8 VG). 1. Rechtsweg: Verwaltungsrechtliche Klage, nicht Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1). 2. Kann der Bund den Beamten in die Klägerrolle verweisen? Negative Feststellungsklage des Beamten im vorliegenden Fall zulässig erklärt (Erw. 2). 3. Haftung des Klägers mangels grober Fahrlässigkeit verneint (Erw. 4). |