Legge federale
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Art. 13
1 Il perseguimento penale contro funzionari colpevoli di crimine, o di delitto, commesso nell’esercizio delle loro funzioni, è disciplinato dalle disposizioni speciali del diritto federale. 2 Ai funzionari sottoposti alla giurisdizione militare sono applicabili le disposizioni del Codice penale militare20 e della legge federale del 28 giugno 188921 sull’organizzazione giudiziaria e procedura penale per la armata federale. 21[CS 3 433; RU 1951 435cifra II, 1968 228cifra III. RU 19791059art. 219]. Ora: Procedura penale militare del 23 mar. 1979 (RS 322.1). |
