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Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp1)
1 Abbreviazione introdotta dalla cifra II n. 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
Art. 16
1 Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d’ufficio, è applicabile il diritto svizzero, ancorché l’atto sia stato commesso all’estero.
2 Se un funzionario ha commesso all’estero un reato diverso, ma attenente alla sua attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è applicabile soltanto se l’atto sia punibile anche nel luogo in cui fu commesso; in tale caso, è nondimeno applicabile per analogia l’articolo 6 capoverso 237 del Codice penale svizzero38.
3 È riservato l’articolo 4 del Codice penale svizzero.