Legge federale
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Art. 18
1 L’inflizione di una misura disciplinarenon muta la responsabilità per danni né la responsabilità penale. 2 Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un’inchiesta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev’essere differita fin tanto che non sia espletato il procedimento penale. |
