Legge federale
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Art.19a
1 La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all’esercizio o all’uso di uno dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti.43 1bis Per sistema d’informazione Schengen/Dublino e sue componenti si intendono:
2 La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. 43 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 he approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025347; FF 20207005). 44 Introdotto dall’all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 he approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025347; FF 20207005). |
