Legge federale
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Art. 22
1 Per la prescrizione dell’azione penale, valgono le disposizioni del diritto penale. 2 La responsabilità disciplinare dei funzionari si estingue secondo le disposizioni disciplinari speciali, ma, al più tardi, in un anno dalla scoperta dell’atto indisciplinato, e, in ogni caso, nel termine di tre anni dall’ultima violazione dei doveri di servizio. 3 La prescrizione è sospesa finché duri il provvedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare. |
