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Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp1)
1 Abbreviazione introdotta dalla cifra II n. 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
1 Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive in tre anni dal giorno in cui il servizio o l’autorità competente ha avuto conoscenza del danno e del funzionario responsabile, ma comunque nel termine di dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
2 Se il fatto dannoso commesso dal funzionario costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.
51 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).