Legge federale
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Art. 10 Registrazione dei dati
1 I registri cantonali dei tumori registrano e codificano i dati conformemente alle prescrizioni del servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5). 2 Assegnano un codice numerico a ogni caso di malattia tumorale. 3 Garantiscono che i dati identificativi delle persone siano trattati separatamente dagli altri dati. 4 Il Consiglio federale stabilisce quando i dati possono essere registrati. |