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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 10Registrazione dei dati
1 I registri cantonali dei tumori registrano e codificano i dati conformemente alle prescrizioni del servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5).
2 Assegnano un codice numerico a ogni caso di malattia tumorale.
3 Garantiscono che i dati identificativi delle persone siano trattati separatamente dagli altri dati.
4 Il Consiglio federale stabilisce quando i dati possono essere registrati.