Legge federale
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Art. 16 Rapporti sulla salute e pubblicazione dei risultati
1 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori provvede all’analisi e alla pubblicazione dei dati nel quadro dei rapporti sulla salute relativi ai tumori. 2 Pubblica tra le basi e i risultati statistici quelli più importanti in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. Le basi e i risultati non pubblicati sono resi accessibili in modo adeguato ai terzi che ne facciano richiesta. 3 Le basi e i risultati statistici sono pubblicati o resi accessibili in modo da escludere l’identificazione di singole persone o istituzioni. |