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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 16Rapporti sulla salute e pubblicazione dei risultati
1 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori provvede all’analisi e alla pubblicazione dei dati nel quadro dei rapporti sulla salute relativi ai tumori.
2 Pubblica tra le basi e i risultati statistici quelli più importanti in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. Le basi e i risultati non pubblicati sono resi accessibili in modo adeguato ai terzi che ne facciano richiesta.
3 Le basi e i risultati statistici sono pubblicati o resi accessibili in modo da escludere l’identificazione di singole persone o istituzioni.