Legge federale
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Art. 22
1 L’UST elabora analisi statistiche a livello federale conformemente alla legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale sulla base dei dati e con il sostegno del servizio nazionale di registrazione dei tumori e del registro dei tumori pediatrici. 2 Mette a disposizione dei registri cantonali dei tumori e del registro dei tumori pediatrici i dati necessari per completare le indicazioni sulle cause del decesso secondo l’articolo 9 capoverso 3. 3 Trasmette periodicamente ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici i dati necessari alla rilevazione delle malattie tumorali non notificate di cui all’articolo 11. 4 L’UST può collegare i dati trasmessigli dal servizio nazionale di registrazione dei tumori con altri dati statistici soltanto per analisi statistiche relative alla salute e previa consultazione dei servizi federali interessati. |