Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 31Confederazione
1 La Confederazione gestisce:
a.
un servizio nazionale di registrazione dei tumori;
b.
un registro dei tumori pediatrici;
c.
un servizio di pseudonimizzazione.
2 Il servizio di pseudonimizzazione è indipendente sul piano amministrativo e organizzativo dal servizio nazionale di registrazione dei tumori, dai registri cantonali dei tumori, dal registro dei tumori pediatrici e dall’UST.
3 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori e il registro dei tumori pediatrici si informano a vicenda sugli strumenti e sui documenti che mettono a disposizione secondo gli articoli 17 e 21 capoverso 1 lettera g e li coordinano.
4 L’Ufficio centrale di compensazione consente ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per il confronto di cui all’articolo 9 capoverso 3.