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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 32Cantoni
1 I Cantoni gestiscono registri cantonali dei tumori. Più Cantoni possono gestire congiuntamente un registro. I Cantoni esercitano la vigilanza sui registri cantonali dei tumori.
2 I Cantoni provvedono affinché i registri cantonali dei tumori possano confrontare i loro dati con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti del territorio di loro pertinenza.
3 Hanno il diritto di essere consultati sulla definizione dei dati supplementari di cui all’articolo 4.
4 Il diritto cantonale può prevedere la raccolta di ulteriori dati sulle malattie tumorali.
5 I registri cantonali dei tumori possono trattare i dati registrati per analisi statistiche e analisi nel quadro dei rapporti sulla salute a condizione che i risultati siano comunicati in modo da escludere qualsiasi identificazione del paziente, nonché delle persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica.