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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 33Delega di compiti
1 Il Consiglio federale può delegare i compiti di cui agli articoli 12 capoverso 3, 14–21 e 23 capoversi 1 e 2 a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. Esercita la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate.
2 I soggetti incaricati hanno diritto a un’indennità. Quest’ultima può essere corrisposta a titolo forfettario.