Legge federale
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Art. 34 Valutazione
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica provvede a valutare periodicamente l’efficacia della presente legge, la prima volta entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. 2 Il Dipartimento federale dell’interno presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati della valutazione e gli sottopone proposte sull’ulteriore procedura. |