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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 34Valutazione
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica provvede a valutare periodicamente l’efficacia della presente legge, la prima volta entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.
2 Il Dipartimento federale dell’interno presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati della valutazione e gli sottopone proposte sull’ulteriore procedura.