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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 8Competenza
1 La registrazione dei dati di base e dei dati supplementari dei pazienti adulti compete al registro cantonale dei tumori nel cui territorio di pertinenza il paziente è domiciliato al momento della diagnosi.
2 Se la registrazione dei dati notificatigli non è di sua competenza, il registro cantonale dei tumori li trasmette al registro cantonale dei tumori competente o al registro dei tumori pediatrici (sezione 6).