Legge federale
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Art. 9 Completamento e aggiornamento dei dati
1 I registri cantonali dei tumori completano i dati lacunosi e rettificano i dati non plausibili richiedendo le informazioni necessarie presso le persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica. 2 Completano e aggiornano inoltre i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e confrontandoli con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti del territorio di loro pertinenza e aggiungendo alla registrazione il luogo di nascita, lo stato civile, la nazionalità, il numero del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale di statistica (UST) e, se del caso, la data del decesso. 3 Completano la data e le cause del decesso confrontandole rispettivamente con i dati dell’Ufficio centrale di compensazione e con i dati della statistica delle cause di morte dell’UST. 4 Trasmettono periodicamente al registro dei tumori pediatrici i dati dei pazienti colpiti da tumore in giovane età, completati e aggiornati conformemente al capoverso 2. |