Legge federale
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Art. 11 Malattie tumorali non notificate
1 I registri cantonali dei tumori verificano periodicamente se casi di malattie tumorali non sono stati loro notificati. 2 Gli ospedali, le organizzazioni cui competono i programmi di diagnosi precoce e l’UST devono trasmettere ai registri cantonali dei tumori i dati necessari alla verifica secondo il capoverso 1, unitamente al numero d’assicurato del paziente nel quale è stata riscontrata, quale diagnosi principale o secondaria, una malattia tumorale. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’estensione dei dati e disciplina la procedura. |