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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 12Trasmissione dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e pseudonimizzazione
1 I registri cantonali dei tumori trasmettono periodicamente al servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5) i dati registrati e il codice numerico del caso. La data di nascita e quella del decesso sono indicate soltanto con il mese e l’anno. Non sono trasmessi il cognome, il nome, l’indirizzo e il numero d’assicurato del paziente.
2 Essi trasmettono il numero d’assicurato e il codice numerico del caso al servizio di pseudonimizzazione (art. 31 cpv. 1 lett. c).
3 Il servizio di pseudonimizzazione assegna uno pseudonimo al numero d’assicurato e lo trasmette al servizio nazionale di registrazione dei tumori unitamente al codice numerico del caso. Trasmette inoltre il numero d’assicurato e il codice numerico del caso all’UST.