Legge federale
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Art. 15 Trasmissione dei dati all’UST
1 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori trasmette periodicamente all’UST i dati elaborati per le analisi statistiche, unitamente al codice numerico del caso ma senza il numero d’assicurato pseudonimizzato. 2 Il Consiglio federale determina l’estensione dei dati da trasmettere, nonché il momento e la periodicità della loro trasmissione. |