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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 19Informazione della popolazione
1 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori informa periodicamente la popolazione sulla registrazione delle malattie tumorali in Svizzera.
2 Informa in particolare su:
a.
la natura, lo scopo e l’estensione del trattamento dei dati;
b.
i diritti dei pazienti.
3 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori coinvolge il registro dei tumori pediatrici (sezione 6) nell’approntamento dell’informazione.