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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 21
1 Il registro dei tumori pediatrici registra e analizza i dati dei pazienti colpiti da tumore in giovane età. In quest’ambito assolve i compiti seguenti:
a.
l’esame della competenza ai sensi dell’articolo 8;
b.
il completamento e l’aggiornamento dei dati conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 3;
c.
la registrazione dei dati conformemente all’articolo 10;
d.
la verifica relativa alle malattie tumorali non notificate conformemente all’articolo 11;
e.
l’elaborazione dei dati conformemente all’articolo 14 capoverso 2;
f.
la stesura dei rapporti sulla salute e la pubblicazione dei risultati conformemente all’articolo 16;
g.
le misure di sostegno conformemente all’articolo 17;
h.
la collaborazione internazionale conformemente all’articolo 20.
2 Il Consiglio federale stabilisce il limite d’età dei pazienti per i quali la registrazione dei dati compete al registro dei tumori pediatrici. Se designato competente, il registro dei tumori pediatrici lo rimane fino al decesso del paziente.
3 Il registro dei tumori pediatrici trasmette periodicamente i dati di base registrati e il codice numerico del caso al registro cantonale dei tumori competente.
4 Nel caso dei pazienti colpiti da tumore in giovane età, gli ospedali e l’UST devono adempiere gli obblighi di cui all’articolo 11 capoverso 2 nei confronti del registro dei tumori pediatrici.