Legge federale
|
Art. 24
1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai registri che trattano dati su malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne, diverse dai tumori. 2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi se i registri:
3 Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche ai registri che trattano dati relativi a malattie rare maligne se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 2 e i dati sono comparabili sul piano internazionale. 4 I registri che beneficiano di aiuti finanziari mettono a disposizione dei servizi competenti, in forma anonimizzata, i dati necessari per la stesura dei rapporti sulla salute. 5 Il Consiglio federale disciplina la procedura di concessione dei contributi. |