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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 24
1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai registri che trattano dati su malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne, diverse dai tumori.
2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi se i registri:
a.
perseguono almeno uno degli scopi di cui all’articolo 2;
b.
dispongono di un adeguato sistema di garanzia della qualità; e
c.
trattano dati che:
1.
consentono analisi o proiezioni su scala nazionale, e
2.
sono rilevanti ai fini della stesura dei rapporti sulla salute.
3 Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche ai registri che trattano dati relativi a malattie rare maligne se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 2 e i dati sono comparabili sul piano internazionale.
4 I registri che beneficiano di aiuti finanziari mettono a disposizione dei servizi competenti, in forma anonimizzata, i dati necessari per la stesura dei rapporti sulla salute.
5 Il Consiglio federale disciplina la procedura di concessione dei contributi.