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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 26Numero d’assicurato
Sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge:
a.
le persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica;
b.
i servizi cui compete la gestione dei registri cantonali dei tumori, del registro dei tumori pediatrici e del servizio di pseudonimizzazione;
c.
le organizzazioni cui compete l’attuazione delle misure di diagnosi precoce;