Legge federale
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Art. 7 Diritto al sostegno e di accesso ai dati
1 Il paziente può rivolgersi al servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5) per ottenere informazioni sui propri diritti, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati e l’opposizione. Il servizio nazionale di registrazione dei tumori gli fornisce il sostegno necessario all’esercizio di tali diritti. 2 Il paziente può chiedere al titolare del trattamento di dati se sono trattati dati che lo concernono e quali sono tali dati. Non è ammessa una restrizione del suo diritto d’accesso.4 3 I diritti di cui ai capoversi 1 e 2 spettano anche alla persona autorizzata a rappresentare il paziente. 4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 76 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |