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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 7Diritto al sostegno e di accesso ai dati
1 Il paziente può rivolgersi al servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5) per ottenere informazioni sui propri diritti, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati e l’opposizione. Il servizio nazionale di registrazione dei tumori gli fornisce il sostegno necessario all’esercizio di tali diritti.
2 Il paziente può chiedere al titolare del trattamento di dati se sono trattati dati che lo concernono e quali sono tali dati. Non è ammessa una restrizione del suo diritto d’accesso.4
3 I diritti di cui ai capoversi 1 e 2 spettano anche alla persona autorizzata a rappresentare il paziente.
4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 76 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).